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    (ANSA) - ROMA, 28 MAR - Entrerà in vigore da lunedì 31 marzo il regolamento per la tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica approvato dal Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni lo scorso 12 dicembre.
    5 cose da sapere sul nuovo regolamento Agcom

    Dai tempi di rimozione dei contenuti pirata all’inedita centralità di un’autorità amministrativa rispetto a Parlamento e magistratura. Facciamo un punto



    Oggi l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha adottato all’unanimità il contestato (perfino dall’estero) regolamento per la tutela del diritto d’autore online. Lo ha fatto a ranghi ridotti – formalmente il nuovo commissario, Antonio Nicita, pur nominato dalla Camera dei deputati un mese fa s’insedierà solo in questi giorni – e senza nemmeno passare in audizione da una qualche Commissione parlamentare competente. Il documento, dopo mesi di polemiche durissime e aver superato l’esame della Commissione europea, sarà operativo a partire dal 31 marzo dell’anno prossimo. Poche le modifiche richieste da Bruxelles all’authority presieduta da Angelo Marcello Cardani: va corretto il taglio della procedura “notice and take down”, cuore del provvedimento, e meglio delineata la distinzione fra siti italiani e stranieri, uno dei punti caldi per la modalità di intervento. Non molti gli aggiustamenti alla bozza diffusa nei mesi scorsi, anche se l’AgCom ha tentato di articolare meglio alcuni passaggi. Questi i cinque aspetti essenziali, e più controversi, del provvedimento.

    Scavalca la centralità delle prerogative parlamentari e giurisdizionali
    È la prima volta che un organismo dello Stato, magistratura a parte, pretende di regolamentare in via amministrativa fattispecie di reato o illecito già previste dai codici penale e civile. Ci sono, non a caso, tre proposte di riforma della legge 633/1941, quella appunto sul diritto d’autore, ferme alle Camere e molti precedenti giurisprudenziali in cui i magistrati sono intervenuti a tutela del copyright con gli strumenti attualmente a disposizione. Qualcosa di simile è forse solo l’azione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per le scommesse online.

    Usa il termine “opera digitale”
    Una definizione contestata da molti per la sua onnicomprensività: “Un’opera, o parti di essa, di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore, tutelata dalla Legge sul diritto d’autore e diffusa su reti di comunicazione elettronica”. Una vastità riferita per giunta a contenuti pubblicati o meno a scopo di lucro. Nel senso che l’intenzione di guadagnarci, con quel contenuto, non è obbligatoria ma solo aggravante, per l’avvio della procedura. Molti consiglierebbero invece d’intervenire con più efficacia sugli “intermediari di pagamento”, pure citati nel regolamento, piuttosto che su chi fornisce il servizio. Tornando al concetto di opera digitale, ci finisce dentro più o meno l’intera gamma di quanto fruibile in Rete.

    Parla di “gestori”
    Pur mettendo al centro i provider, chiavistelli attraverso cui passare per chiedere la rimozione dei contenuti e che rischiano fino a 250mila euro di multa e la segnalazione all’autorità giudiziaria, finisce nei fatti con l’indirizzare le proprie richieste a soggetti che intrattengono rapporti diversi rispetto allo specifico contenuto contestato. Un passo avanti rispetto allo schema dello scorso luglio, in cui l’AgCom cerca di distinguere fra chi ha a che fare coi contenuti e chi si limita a offrire l’accesso tecnologico. Il regolamento introduce infatti le figure del “gestore del sito internet” e quello “della pagina internet”, tratteggiando invece il “prestatore di servizi” come un soggetto “della società dell’informazione,di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto, che svolge attività di mereconduit o di hosting, come definite rispettivamente dagli articoli 14 e 16 del Decreto medesimo”. Chi gestisce i commenti su un sito, chi un intervento su un forum o un posto su un blog, chi un video su Youtube o un link diffuso su Facebook? Non tutto riguarda gli stessi soggetti e il regolamento ha cercato, rispetto alla bozza di luglio, di schematizzare più nettamente i player del gioco digitale. Anche se rimangono, dopo tutti questi sforzi, alcuni dubbi sulla figura dell’uploader: “ogni persona fisica o giuridica che carica opere digitali su reti di comunicazione elettronica rendendole disponibili al pubblico anche attraverso appositi link o torrent ovvero altre forme di collegamento”. Una categoria che sembra rimettere tutti insieme i soggetti prima delineati. Due le procedure per dare seguito alle richieste dell’AgCom: intervenire selettivamente o inibire l’accesso al sito se non è possibile agire chiururgicamente o si tratta di una violazione massiva del copyright. Molti aspetti rimangono tuttavia poco chiari.

    Ha tempi inediti anche per gli atti amministrativi
    Una volta notificata la comunicazione di apertura del procedimento su contenuti specifici, il presunto responsabile della violazione (come detto, è già un problema capire a chi riferirsi) ha 5 giorni di tempo per proporre una sua difesa alla direzione servizi media dell’Autorità. Se la violazione è ritenuta comunque sussistente l’organo collegiale ordina la rimozione entro tre giorni. Un lasso di tempo da molti ritenuto insufficiente sia per chi gestisce un sito a fini amatoriali (e se non ne viene a conoscenza?) sia per chi, al contrario, coordina realtà più strutturate e oggetto di continue richieste difficili da gestire. Anche se in determinate condizioni questi termini possono essere prolungati.

    Prevede una procedura abbreviata
    E cioè un percorso che nel complesso dura dodici giorni (anziché i 35 standard) ma concede solo tre giorni al “prestatore del servizio” per la effettuare le proprie controdeduzioni su quanto contestato: contenuto, pagina o sito in questione e altri due per l’eventuale rimozione. Questo in presenza di alcuni elementi evidenti (valore economico o carattere ingannevole del messaggio, per esempio) e altri assai meno. Tipo quello di“incoraggiamento”. Da più parti, anche in base alla poca chiarezza di molti passaggi e a una tecnica redazionale generica e indeterminata, è arrivata al documento l’accusa di violare le direttive europee sulla libertà di espressione.
     
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